Oggi è lun apr 20, 2026 6:44 am




Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 4 messaggi ] 
LEGGE SPECIALE 401/89 E TUTTE LE SUCCESSIVE MODIFICHE 
Autore Messaggio
Neo Lupo
Neo Lupo
Avatar utente

Iscritto il: mer ott 26, 2005 8:12 pm
Messaggi: 381
Messaggio LEGGE SPECIALE 401/89 E TUTTE LE SUCCESSIVE MODIFICHE
LEGGE SPECIALE 401/89 E TUTTE LE SUCCESSIVE MODIFICHE


Introduzione
SIAMO ALLE SOLITE! Ogni volta che un episodio violento investe il mondo del calcio scattano automaticamente stupore, indignazione, prime pagine su TG e giornali, e seguono, invariate, le prime risposte istituzionali con improbabili statistiche sugli incidenti (cambiano sempre, a seconda dell’utilizzo che ne devono fare) o con fantasiose ipotesi su presunte infiltrazioni politico- terroristiche tra gli ultras (Osama Bin Laden si nasconde infatti tra gli ultras del Pizzighettone!!!). Così, dopo settimane di discussioni, si arriva alla soluzione di tutti i mali: facciamo come in Inghilterra (nessuno sa veramente come hanno fatto in Inghilterra, ma è comodo citarla!) e giù duri con un’altra legge speciale che placa gli animi, solleva dai sensi di colpa e non risolve un bel niente (peggiorando solo la vita di chi allo stadio ci va per passione e criminalizzando l’intero mondo del tifo organizzato).
Eppure tutti sanno – o dovrebbero sapere - che trent’anni di misure sempre più repressive e quindici anni di Leggi Speciali sempre più punitive, NON hanno risolto il problema della violenza negli stadi.
Dati alla mano, gli incidenti non sono diminuiti sensibilmente, casomai ne è mutata la tipologia
(prima più frequenti incidenti tra opposte tifoserie, ora molti più incidenti tra ultras e forze dell’ordine). Certo, la presenza massiccia delle Forze dell’Ordine ha anche funzionato come deterrente, ma una militarizzazione degli stadi così evidente ha spesso contribuito a creare maggiori tensioni e conflitti. Basti pensare che nel 1994 gli uomini impiegati ogni domenica per l’ordine pubblico allo stadio erano 5.500; oggi, nel 2003, sono esattamente 10.300, cioè quasi il doppio, a fronte di un consistente calo degli spettatori!!!
A fronte di questi insuccessi, forse i vertici del calcio ed i governanti potevano fermarsi un attimo di più a riflettere e chiedersi se, invece di varare l’ennesima legge ultra-repressiva, non sarebbe stato più utile apportare alcuni correttivi e miglioramenti alle vecchie leggi, affiancandovi misure alternative, misure non di coercizione ma di carattere sociale?
INVECE NIENTE! Anche quest’anno abbiamo assistito al varo di nuove norme super-punitive ed ai limiti della costituzionalità. Ora per ipotesi di reato da stadio, anche di poca rilevanza penale, si finisce in galera, cioè laddove un semplice cittadino non finirebbe neanche se accusato di reati molto più gravi (andate a leggervi il nuovo articolo 8, comma 1-quater). Ora si punisce con arresto e reclusione fino ai diciotto mesi il solo possesso (non il lancio per cui è già prevista una pena massima di tre anni) di artifizi pirotecnici e, addirittura, di innocui strumenti di tifo come i fumogeni.
Ora, ed è questa la novità più pesante, è stato introdotto l’arresto in flagranza differita: la possibilità, cioè, di arrestare sul fatto una persona per un reato anche se il reato è già passato da 36 ore e la persona è solo indiziata perché non la si può considerare “colta sul fatto”. E la si arresta sulla base di documentazione fotografica o filmata, quando si conoscono benissimo i limiti e i facili rischi nell’individuazione di una persona con questi mezzi – ripresi da chi? e in quali condizioni? – tanto che nemmeno per le rapine in banca la video-documentazione è accettata come prova!!!
E’ quindi una finta flagranza, quella introdotta, che non ha molti precedenti nella ns. legislazione
(gli unici casi previsti di arresto fuori flagranza sono per evasione o per i pirati della strada che hanno procurato lesioni o peggio alle persone investite) ma che dà amplissimi poteri alle Forze dell’Ordine e viene sperimentata, in attesa forse di essere estesa ad altre categorie sociali, nei confronti del tifoso, dell’ultras, considerato meno difendibile e quindi meno tutelato.
A noi pare che queste nuove norme, più che essere uno strumento utile contro chi si rende responsabile di violenza, tendano a criminalizzare indistintamente il tifo organizzato.
Una sola cosa ci è chiara: maggior repressione e sempre più pressanti forme di controllo sociale porteranno sempre più acqua al mulino di una progressiva modernizzazione del calcio. Un calcio moderno intento a trasformare ogni singolo tifoso in un semplice consumatore del prodotto calcio attraverso: norme per ostacolare le trasferte dei tifosi e per favorire gli abbonamenti alle tv a pagamento; calcio in tv tutti i giorni e a tutte le ore (sempre a pagamento); progetti di nuovi stadi ultra-confortevoli destinati ad un pubblico selezionato e disposto a spendere cifre da capogiro; biglietti sempre più cari; divieto di assistere in piedi alle partite.
Nel calcio del futuro forse non sarà visibile la violenza (ma non diminuirà, anzi, sarà solo - come accade in Inghilterra - lontana dagli spalti e dagli occhi indiscreti di telecamere e Polizia) ma ci sarà tanta tristezza. Sparirà l’anima vera del calcio - la passione, i colori e quei canti che rendono lo stadio tanto simile a una sagra paesana - sostituita dalla compostezza di un pubblico formato salotto televisivo.
Rimarranno, invece, tollerati da tutti, campionati falsati e finte fideiussioni, doping, risse tra giocatori e partite truccate che garantiranno, rispettivamente, maggiori prestazioni, pathos televisivo e facili guadagni a gente senza scrupoli.






DELLA SERIE… PROVVEDIMENTI INUTILI O DANNOSI !?!?!?



A) FEBBRAIO 2000: LA FEDERCALCIO, IN ACCORDO CON IL GOVERNO, VARA LA SEGUENTE NORMATIVA CONTRO L’ESPOSIZIONE DI STRISCIONI VIOLENTI E RAZZISTI:

- Il responsabile dell’Ordine Pubblico dello stadio qualora ritenga che uno o più striscioni esposti dai tifosi siano d’incitamento alla violenza o alla discriminazione razziale, ha facoltà di rivolgersi ai collaboratori dell’arbitro per ordinare la sospensione della partita;

- Se lo striscione non verrà rimosso, trascorsi 45’ dalla sospensione o dal mancato inizio l’arbitro dichiarerà chiusa la gara e invierà rapporto agli Organi di Giustizia sportiva che adotteranno come provvedimento lo 0-2 a tavolino.
RISULTATO: a tre anni dall’entrata in vigore questa disposizione non è MAI stata applicata (forse perché alla Federcalcio non si erano resi conto che eventuali striscioni “fuorilegge” di solito non vengono appesi per tutta la partita ma esposti solo per qualche minuto). L’unico effetto indiretto che pare abbia ottenuto questa norma, è stato l’attenzione maniacale nel controllo degli striscioni all’ingresso dello stadio, tanto da portare spesso anche al sequestro di striscioni il cui carattere violento o razzista sarebbe tutto da verificare.


B) GIUGNO 1999: IL GOVERNO, IN ACCORDO CON LE FERROVIE DELLO STATO, DISPONE L’ABOLIZIONE DEI TRENI SPECIALI PER I TIFOSI. DISPOSIZIONE CHE DOVEVA SERVIRE PER LIMITARE EPISODI DI VIOLENZA E VANDALISMO.


Peccato che, al momento dell’entrata in vigore di questa norma, nessuno si sia chiesto in che modo dovessero viaggiare i tifosi, specie quando erano numerosi, per andare in trasferta!!!
RISULTATO: maggior utilizzo di pullman o di mezzi propri da parte dei tifosi; disagi per i viaggiatori e per i tifosi se viene utilizzato un treno di linea per la trasferta; lamentele da parte delle stesse Forze dell’Ordine perché così anche per loro risulta più difficile riuscire a controllare le tifoserie numerose (tanto che, recentemente, si è introdotta la possibilità di predisporre treni commerciali su espressa richiesta e assunzione di responsabilità da parte degli stessi tifosi, previa autorizzazione di Trenitalia e Questura).
ULTERIORE CONSEGUENZA: potenziamento del servizio di controllo e di scorta dei mezzi utilizzati dai tifosi in trasferta. Strade, autostrade, caselli, autogrill sono presidiati dalle Forze dell’Ordine che, a prescindere dalla pericolosità della trasferta, controllano i tifosi imponendo divieti assoluti, itinerari obbligati e soste forzate.


C) ESTATE 1999: A FIANCO DELL’ABOLIZIONE DEI TRENI SPECIALI LA LEGA CALCIO DI A E B EMANA UNA DISPOSIZIONE CHE VIETA LA VENDITA DI BIGLIETTI PER IL SETTORE OSPITI NEL GIORNO DELLA PARTITA.


L’obiettivo doveva essere quello di evitare l’arrivo in città di tifosi senza biglietto e di avere sempre un controllo sul numero di tifosi ospiti presenti il giorno della partita.
RISULTATO: Allucinante!!! Infatti, ad eccezione dei gruppi organizzati spesso provvisti di tagliandi, molti tifosi arrivano comunque nella città ospite senza biglietto. I motivi? I più frequenti e difficilmente conciliabili con una forzata prevendita dei biglietti, possono essere: 1° la decisione di andare in trasferta presa all’ultimo momento (perché la squadra va bene, perché la partita è importante…); 2° la convinzione che, una volta arrivati a destinazione, il biglietto, in un modo o nell'altro, si trova; 3° l'impossibilità o la difficoltà, per i tifosi che non vivono nella città da cui proviene la squadra, di comprare un biglietto in prevendita (pensiamo solo che da Reggio C. partono in 500 per seguire la squadra a Milano o a Torino e si ritrovano allo stadio in 3.000, molti dei quali ovviamente in cerca di biglietto). E così, una volta giunti a destinazione, dopo aver macinato km, i tifosi senza biglietto cercano comunque di entrare allo stadio in tutti i modi, o acquistando biglietti dai bagarini – incentivando così il mercato nero – o acquistando biglietti di altri settori finendo così mescolati con i tifosi di casa o, magari, provando a forzare per entrare. In questo contesto alcune società di calcio, accortesi dell’inutilità del provvedimento, tendono giustamente a non prenderlo in considerazione e a vendere i biglietti del settore ospiti ancora disponibili il giorno della partita.

Abbiamo il forte sospetto che queste norme (abolizione treni speciali e divieto di vendita biglietti settore ospiti) siano servite, più che a limitare gli episodi violenti, ad incentivare l’utilizzo della pay-tv, scoraggiando le trasferte.
La conferma ci viene anche dalle molte dichiarazioni rilasciate dagli allora esponenti dei vertici del calcio sull’argomento (ma anche i “nuovi” tipo Carraro la pensano allo stesso modo!!!). Nizzola, ad esempio, affermava: “Il nostro obiettivo è di avere, in un prossimo futuro, tifosi, sportivi che abbiano un abbonamento in tasca per andare a vedere la propria squadra quando gioca in casa ed un abbonamento alla pay-tv per seguirla quando gioca fuori” (“Nizzola: ma i controlli spettano allo Stato” in Il Mattino del 28/5/1999).


LA LEGGE ATTUALE
(con tutte le modifiche e le novità introdotte alla vecchia e cara Legge 401/89)

ART. 6, comma 1
Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi 5 anni, per i seguenti reati:
a) aver portato fuori dalla propria abitazione armi, mazze ferrate o bastoni ferrati o sfollagente, noccoliere; oppure senza giustificato motivo bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualunque altro strumento utilizzabile per l’offesa alla persona (sono escluse da questa lista le aste da bandiera a patto che vengano utilizzate come strumento di tifo e non di offesa);
b) aver indossato casco protettivo o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona;
c) essersi recato nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive con emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

d) aver lanciato corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da recare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime;
e) aver superato indebitamente, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, una recinzione o separazione dell’impianto, ovvero nel corso delle manifestazioni medesime, aver invaso il campo ove dal fatto ne derivi pericolo concreto per le persone (n.b. non per invasioni festose);
Inoltre, il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (…) nei confronti di persone che:
f) abbiano preso parte attiva in episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
g) o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, con ciò intendendosi la specifica istigazione alla violenza. (Cosa voglia dire l’ultima frase non lo capiamo!! Noi abbiamo interpretato così: se si fa un coro tipo “Uccideteli” non si diffida perché è un inneggiamento generico, se invece il coro è “Uccideteli con un cannone” allora può scattare la diffida perché si specifica il modo );
h) Occhio! Con le nuove norme del 2003 diventa reato anche l’introduzione nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (n.b.: ma non il possesso durante il tragitto per arrivare allo stadio) di razzi, torce, fiaccole, fumogeni (per cui potrebbe scattare anche in questo caso la diffida).


ART. 6, comma 2
Alle persone “diffidate” il Questore può prescrivere, tenendo conto dell’attività lavorativa dell’invitato, di comparire personalmente una o più volte in orari prestabiliti, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato, o in altro indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.


ART. 6, comma 3
L’obbligo di firma ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all’interessato. Tale prescrizione viene comunicata immediatamente al Procuratore della Repubblica, che se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, entro quarantott’ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari.


ART. 6, comma 5
La diffida e l’obbligo di firma non possono avere durata superiore a tre anni. (In teoria: la durata dovrebbe variare a seconda delle ipotesi di reato contestate - in pratica: molte Questure tendono a diffidare indistintamente per tre anni).

ART. 6, comma 6
Coloro che contravvengono alla “diffida” e all’“obbligo di firma” sono puniti con la reclusione da tre a diciotto mesi, o con la multa fino a 3 milioni.

ATTENZIONE: con la Nuove disposizioni (legge 88/03) è consentito non solo l’arresto in flagranza, ma anche l’arresto in flagranza allargata (entro le 36 ore) nei confronti delle persone diffidate che sono pizzicate nelle vicinanze dello stadio o nei luoghi di transito dei tifosi (i diffidati che non vanno a firmare, invece, vanno a processo ma non possono essere arrestati).


ART. 6 bis, comma 1
Chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da
creare pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.


ART. 6 bis, comma 2
Chiunque supera indebitamente, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, una recinzione o separazione dell’impianto, ovvero nel corso delle manifestazioni medesime invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone (NON per invasione festosa), con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.


NUOVO ART. 6-ter
(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi, ovvero di altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda da 150 euro a 500 euro.(Ci si chiede, vista la formulazione ampia e generica del presente articolo, se viene a configurarsi come reato anche il semplice possesso di gas lacrimogeni, alcuni dei quali , tuttora utilizzati in Italia, sono banditi come armi chimiche, anche dalla Carta ONU).


ART. 8
(Con le ultime modifiche della Legge 88/03) – Effetti dell’arresto in flagranza (cioè sul fatto) durante o in occasione di manifestazioni sportive -


COME MODIFICATO Comma 1
Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis (cioè tutti i casi contenuti nel paragrafo seguente) e 1-ter (che è il famigerato comma sulla flagranza differita o arresto entro le 36 ore), i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo (cioè processo per direttissima) possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.


COME MODIFICATO Comma 1-bis
Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o cose in occasione o a causa i manifestazioni sportive (ad esempio violenza o resistenza a pubblico ufficiale), nell’ipotesi in cui già non si applichino gli articoli che disciplinano l’arresto obbligatorio in flagranza – cioè sul fatto - (art.380 c.p.p.) e quello facoltativo (art.381 c.p.p.), l’arresto è previsto anche per i casi di cui all’art. 6 bis, comma 1 (lancio oggetti), e all’art. 6, comma 1 (cioè tutti quei reati che possono portare alla diffida: dal possesso di strumenti atti ad offendere al mascherare il viso, dall’invadere il campo ed incitare alla violenza) e comma 6 (essere pizzicati, da diffidati, intorno allo stadio o nei luoghi di transito dei tifosi a ridosso della partita).


NUOVO Comma 1- ter
Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto
per ragioni di sicurezza, si considera comunque in stato di flagranza (ai sensi di art. 382 di c.p.p.) colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 36 ore dal fatto.

NUOVO Comma 1 – quater
Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis (vedi sopra), l’applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274 (comma 1, lettera c), e 280 del c.p.p. (questo vuol dire che un tifoso per un reato anche minore finisce in carcere, mentre ad un cittadino normale viene tolta la libertà solo per reati gravi, che prevedono una pena superiore a tot anni di reclusione!!!) L’arresto in flagranza allargata (cioè fino a 36 ore dopo) e l’applicazione di misure coercitive fuori dei limiti di pena sono misure di carattere eccezionale valide fino al 30 giugno 2005 (dopo, se non vengono reintrodotte da un’altra legge, dovrebbero sparire!!!).


ART. 8 bis
Per coloro i quali:
1. contravvengono la “diffida” e l’“obbligo di firma”, 2. lanciano materiale pericoloso,
3. scavalcano o invadono il campo in occasione di manifestazioni sportive; 4. commettono reato durante o in occasione di manifestazioni sportive
opera il regime processuale del giudizio per direttissima, salvo che siano necessarie speciali indagini.


ART. 8 ter
Le norme di questa legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
Altre Nuove Norme (introdotte con legge 88 del 2003)
Con le nuove disposizioni è stata introdotta anche la possibilità che il prefetto, per urgenti e gravi necessità pubbliche, vieti o sposti di data lo svolgimento di manifestazioni sportive considerate a rischio (Art. 7-bis)
Sono inserite, inoltre, una serie di disposizioni relative all’organizzazione delle manifestazioni sportive e ai requisiti che devono avere gli impianti con previsione di sanzioni amministrative per le violazioni (articoli 1-quater e 1-quinquies della nuova legge). Vi elenchiamo le più importanti: entro febbraio 2005 i biglietti per entrare in stadi con più di 10.000 posti devono essere numerati; l’ingresso agli impianti deve essere provvisto di metal detector e il biglietto d’accesso deve essere verificato elettronicamente; sono previste multe (da 103 fino a 516 euro) per chi occupa indebitamente percorsi di smistamento o aree non accessibili al pubblico o per chi entra senza biglietto. Entro agosto 2004, infine, tutti gli impianti sportivi con capienza superiore ai 10.000 posti devono essere dotati – sia all’interno che nelle immediate vicinanze – di telecamere per registrazione televisiva.






DOMANDE FREQUENTI:

Sono successi casini, mi hanno fermato e identificato. Posso andare domenica allo Stadio?
La risposta è SI.
Fino a che non vi viene notificata a casa la diffida vera e propria, potete andare allo stadio.
Non confondetevi con il primo foglio che vi viene notificato, quello di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90.
Questa comunicazione NON E’ LA DIFFIDA!
Semplicemente vi comunicano, ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, che tra un po’ vi arriverà la diffida (se non seguite le indicazioni che avete trovato su questo sito!!!)
Se quindi avete ricevuto solo questa lettera POTETE CONTINUARE AD ANDARE ALLO STADIO.

Cosa posso fare contro l'obbligo di andare a firmare al Commissariato durante le partite?
Si ricorda il comma 2 della L. 401/89:
2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1 (3/cost).
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive
4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.”

Quindi:
a) la Questura dice al P.M.: valuta se ci sono i presupposti per l’obbligo di firma.
Il P.M. ha 48 ore di tempo ma può decidere anche prima.
b) se il P.M. ritiene che ci siano i presupposti (in realtà non controlla mai nulla, è tutto un gioco di passacarte e passatimbri) allora manda le carte al G.I.P. il quale nelle 48 ore successive (ma può decidere anche prima, anzi nel 90% dei casi è così) convalida o non convalida (il che non accade mai in quanto neanche apre il fascicolo) l’obbligo della firma.

La cosa più importante che quindi deve essere verificata è quindi se la convalida del G.I.P. è intervenuta entro le 96 ore da quando il fascicolo è pervenuto al P.M.
Se avviene dopo le 96 ore, l’obbligo della firma cade (ma non la diffida, attenzione!). Vale a dire che non potete andare allo stadio ma non dovete andare al commissariato a firmare.
Come fate a controllare? Semplice, anche la convalida vi verrà notificata, quindi guardate quando ciò è avvenuto, contando le ore!
Comunque dal momento in cui vi consegnano la diffida, avete anche voi 48 ore di tempo per presentare memorie o deduzioni al Giudice per le Indagini Preliminari., ma è difficilissimo, per ragioni burocratiche, riuscire a farlo, in quanto tutti i giudici di cui sopra sono quelli di turno e a volte è difficile anche per gli avvocati trovarli.
Ma se ce la fate, vi conviene dare subito la vostra versione dei fatti al G.I.P. e se siete fortunati potrebbe accadere che il G.I.P. non convalidi la diffida (difficilissimo).


CONSIGLI PER TUTTI GLI ULTRAS:

Se sei fermato da agenti in borghese: devono mostrarti il tesserino, altrimenti puoi rifiutare di fornire i documenti e di essere perquisito.

Se ti trovi col gruppo in un autobus che viene fermato e perquisito: la perquisizione è legittima, ma anche in questi casi il verbale deve essere compilato sul posto e consegnato immediatamente.

Se in Questura ti trattengono per interrogarti: chiedi in che veste sei accusato (se come testimone o altro...) poi chiedi di mostrarti un foglio di carta (solitamente dattiloscritto) nel quale deve risultare la tua qualità (testimone o sottoposto ad indagini...). Se sei stato trattenuto come accusato, non rispondere, prima di aver contattato un avvocato, se non per dare le tue generalità.

Se ritieni che degli agenti in divisa abbiano commesso un sopruso: è un tuo diritto richiedere il loro nominativo ed eventualmente sporgere denuncia. Se non ti viene fornito il nominativo rivolgiti ad un magistrato e denuncia il fatto.


CONSIGLI PER TUTTI I DIFFIDATI:

Appena notificata la diffida, mettiti in contatto con un avvocato. Ricordiamo comunque che la difesa non è obbligatoria perché la diffida è un provvedimento amministrativo. E' il caso che in ogni Curva i gruppi ultrà abbiano un loro avvocato di fiducia, meglio se è egli stesso un tifoso, perché così comprende certe dinamiche. Se vieni diffidato e non fai parte di nessun gruppo, chiedi ai gruppi ultrà il nominativo dell'avvocato. Se si è diffidati in gruppo è meglio avere tutti uno stesso difensore.

Sulla diffida deve esserti comunicato da quando entra in vigore, devono essere specificati i luoghi, i nomi delle vie in cui non puoi transitare ed il motivo per cui è stata comminata. Se mancano alcune di queste informazioni chiedi al tuo avvocato di recuperarle.

Se la diffida è con obbligo di firma hai la possibilità di presentare, entro 48 ore (che sono pochine) un memoriale a difesa al Gip che deve convalidarti l'obbligo di firma.

Se ritieni la diffida ingiusta, consigliamo di fare immediatamente un ricorso gerarchico tramite il tuo avvocato entro 60 giorni dalla notifica della diffida. Il Prefetto (o il Questore) ha la facoltà di rigettare (di solito capita quasi sempre) il tuo ricorso entro i 60 giorni successivi dalla data di presentazione dello stesso. Nel ricorso, se non si hanno avute precedenti condanne o se non si hanno altri procedimenti penali in corso, è sempre utile allegare i due Certificati di carichi dipendenti (uno va richiesto in Pretura, l'altro in Tribunale), ed il Certificato del Casellario Giudiziale (da richiedere in Tribunale).

Per quanto riguarda la diffida con obbligo di firma, c'è la possibilità, comunicandolo in forma scritta all'Ente che te l'ha emessa (Questura), di chiedere di andare a firmare in una caserma di un'altra città, se quel fine settimana ci si trova fuori sede. La Questura ti deve far sapere dove! Ricordati, in questo caso di farti rilasciare un documento che provi che tu hai firmato, per evitare equivoci.

In Questura non ti potrebbero trattenere, se non giustificandone il motivo, per cui dopo la firma sei libero. Se vuoi fare la richiesta per firmare fuori dalla sede consueta, ti conviene fare una richiesta scritta almeno 15 giorni prima, ed aspettare la risposta. In caso di mancata risposta, esigila tramite il tuo avvocato.

In caso venga rigettato il ricorso gerarchico, puoi fare entro 60 giorni un ricorso al Tar (che però ha tempi lunghi e spese non inferiori ai 2 milioni!!!).

Una volta che ti è scaduta la diffida ricordati, almeno per il primo periodo, di portartela dietro, perché potrebbero non averti ancora cancellato allo stadio, dalla lista dei non graditi. Quindi, puoi evitare spiacevoli inconvenienti (tipo di perderti la partita per controlli ecc.).


lun nov 14, 2005 10:31 pm
Profilo
MasterLupo
MasterLupo
Avatar utente

Iscritto il: mer mag 11, 2005 11:29 pm
Messaggi: 8451
Località: Benevento
Messaggio 
Cervinara Clan ha scritto:
LEGGE SPECIALE 401/89 E TUTTE LE SUCCESSIVE MODIFICHE


Introduzione
SIAMO ALLE SOLITE! Ogni volta che un episodio violento investe il mondo del calcio scattano automaticamente stupore, indignazione, prime pagine su TG e giornali, e seguono, invariate, le prime risposte istituzionali con improbabili statistiche sugli incidenti (cambiano sempre, a seconda dell’utilizzo che ne devono fare) o con fantasiose ipotesi su presunte infiltrazioni politico- terroristiche tra gli ultras (Osama Bin Laden si nasconde infatti tra gli ultras del Pizzighettone!!!). Così, dopo settimane di discussioni, si arriva alla soluzione di tutti i mali: facciamo come in Inghilterra (nessuno sa veramente come hanno fatto in Inghilterra, ma è comodo citarla!) e giù duri con un’altra legge speciale che placa gli animi, solleva dai sensi di colpa e non risolve un bel niente (peggiorando solo la vita di chi allo stadio ci va per passione e criminalizzando l’intero mondo del tifo organizzato).
Eppure tutti sanno – o dovrebbero sapere - che trent’anni di misure sempre più repressive e quindici anni di Leggi Speciali sempre più punitive, NON hanno risolto il problema della violenza negli stadi.
Dati alla mano, gli incidenti non sono diminuiti sensibilmente, casomai ne è mutata la tipologia
(prima più frequenti incidenti tra opposte tifoserie, ora molti più incidenti tra ultras e forze dell’ordine). Certo, la presenza massiccia delle Forze dell’Ordine ha anche funzionato come deterrente, ma una militarizzazione degli stadi così evidente ha spesso contribuito a creare maggiori tensioni e conflitti. Basti pensare che nel 1994 gli uomini impiegati ogni domenica per l’ordine pubblico allo stadio erano 5.500; oggi, nel 2003, sono esattamente 10.300, cioè quasi il doppio, a fronte di un consistente calo degli spettatori!!!
A fronte di questi insuccessi, forse i vertici del calcio ed i governanti potevano fermarsi un attimo di più a riflettere e chiedersi se, invece di varare l’ennesima legge ultra-repressiva, non sarebbe stato più utile apportare alcuni correttivi e miglioramenti alle vecchie leggi, affiancandovi misure alternative, misure non di coercizione ma di carattere sociale?
INVECE NIENTE! Anche quest’anno abbiamo assistito al varo di nuove norme super-punitive ed ai limiti della costituzionalità. Ora per ipotesi di reato da stadio, anche di poca rilevanza penale, si finisce in galera, cioè laddove un semplice cittadino non finirebbe neanche se accusato di reati molto più gravi (andate a leggervi il nuovo articolo 8, comma 1-quater). Ora si punisce con arresto e reclusione fino ai diciotto mesi il solo possesso (non il lancio per cui è già prevista una pena massima di tre anni) di artifizi pirotecnici e, addirittura, di innocui strumenti di tifo come i fumogeni.
Ora, ed è questa la novità più pesante, è stato introdotto l’arresto in flagranza differita: la possibilità, cioè, di arrestare sul fatto una persona per un reato anche se il reato è già passato da 36 ore e la persona è solo indiziata perché non la si può considerare “colta sul fatto”. E la si arresta sulla base di documentazione fotografica o filmata, quando si conoscono benissimo i limiti e i facili rischi nell’individuazione di una persona con questi mezzi – ripresi da chi? e in quali condizioni? – tanto che nemmeno per le rapine in banca la video-documentazione è accettata come prova!!!
E’ quindi una finta flagranza, quella introdotta, che non ha molti precedenti nella ns. legislazione
(gli unici casi previsti di arresto fuori flagranza sono per evasione o per i pirati della strada che hanno procurato lesioni o peggio alle persone investite) ma che dà amplissimi poteri alle Forze dell’Ordine e viene sperimentata, in attesa forse di essere estesa ad altre categorie sociali, nei confronti del tifoso, dell’ultras, considerato meno difendibile e quindi meno tutelato.
A noi pare che queste nuove norme, più che essere uno strumento utile contro chi si rende responsabile di violenza, tendano a criminalizzare indistintamente il tifo organizzato.
Una sola cosa ci è chiara: maggior repressione e sempre più pressanti forme di controllo sociale porteranno sempre più acqua al mulino di una progressiva modernizzazione del calcio. Un calcio moderno intento a trasformare ogni singolo tifoso in un semplice consumatore del prodotto calcio attraverso: norme per ostacolare le trasferte dei tifosi e per favorire gli abbonamenti alle tv a pagamento; calcio in tv tutti i giorni e a tutte le ore (sempre a pagamento); progetti di nuovi stadi ultra-confortevoli destinati ad un pubblico selezionato e disposto a spendere cifre da capogiro; biglietti sempre più cari; divieto di assistere in piedi alle partite.
Nel calcio del futuro forse non sarà visibile la violenza (ma non diminuirà, anzi, sarà solo - come accade in Inghilterra - lontana dagli spalti e dagli occhi indiscreti di telecamere e Polizia) ma ci sarà tanta tristezza. Sparirà l’anima vera del calcio - la passione, i colori e quei canti che rendono lo stadio tanto simile a una sagra paesana - sostituita dalla compostezza di un pubblico formato salotto televisivo.
Rimarranno, invece, tollerati da tutti, campionati falsati e finte fideiussioni, doping, risse tra giocatori e partite truccate che garantiranno, rispettivamente, maggiori prestazioni, pathos televisivo e facili guadagni a gente senza scrupoli.






DELLA SERIE… PROVVEDIMENTI INUTILI O DANNOSI !?!?!?



A) FEBBRAIO 2000: LA FEDERCALCIO, IN ACCORDO CON IL GOVERNO, VARA LA SEGUENTE NORMATIVA CONTRO L’ESPOSIZIONE DI STRISCIONI VIOLENTI E RAZZISTI:

- Il responsabile dell’Ordine Pubblico dello stadio qualora ritenga che uno o più striscioni esposti dai tifosi siano d’incitamento alla violenza o alla discriminazione razziale, ha facoltà di rivolgersi ai collaboratori dell’arbitro per ordinare la sospensione della partita;

- Se lo striscione non verrà rimosso, trascorsi 45’ dalla sospensione o dal mancato inizio l’arbitro dichiarerà chiusa la gara e invierà rapporto agli Organi di Giustizia sportiva che adotteranno come provvedimento lo 0-2 a tavolino.
RISULTATO: a tre anni dall’entrata in vigore questa disposizione non è MAI stata applicata (forse perché alla Federcalcio non si erano resi conto che eventuali striscioni “fuorilegge” di solito non vengono appesi per tutta la partita ma esposti solo per qualche minuto). L’unico effetto indiretto che pare abbia ottenuto questa norma, è stato l’attenzione maniacale nel controllo degli striscioni all’ingresso dello stadio, tanto da portare spesso anche al sequestro di striscioni il cui carattere violento o razzista sarebbe tutto da verificare.


B) GIUGNO 1999: IL GOVERNO, IN ACCORDO CON LE FERROVIE DELLO STATO, DISPONE L’ABOLIZIONE DEI TRENI SPECIALI PER I TIFOSI. DISPOSIZIONE CHE DOVEVA SERVIRE PER LIMITARE EPISODI DI VIOLENZA E VANDALISMO.


Peccato che, al momento dell’entrata in vigore di questa norma, nessuno si sia chiesto in che modo dovessero viaggiare i tifosi, specie quando erano numerosi, per andare in trasferta!!!
RISULTATO: maggior utilizzo di pullman o di mezzi propri da parte dei tifosi; disagi per i viaggiatori e per i tifosi se viene utilizzato un treno di linea per la trasferta; lamentele da parte delle stesse Forze dell’Ordine perché così anche per loro risulta più difficile riuscire a controllare le tifoserie numerose (tanto che, recentemente, si è introdotta la possibilità di predisporre treni commerciali su espressa richiesta e assunzione di responsabilità da parte degli stessi tifosi, previa autorizzazione di Trenitalia e Questura).
ULTERIORE CONSEGUENZA: potenziamento del servizio di controllo e di scorta dei mezzi utilizzati dai tifosi in trasferta. Strade, autostrade, caselli, autogrill sono presidiati dalle Forze dell’Ordine che, a prescindere dalla pericolosità della trasferta, controllano i tifosi imponendo divieti assoluti, itinerari obbligati e soste forzate.


C) ESTATE 1999: A FIANCO DELL’ABOLIZIONE DEI TRENI SPECIALI LA LEGA CALCIO DI A E B EMANA UNA DISPOSIZIONE CHE VIETA LA VENDITA DI BIGLIETTI PER IL SETTORE OSPITI NEL GIORNO DELLA PARTITA.


L’obiettivo doveva essere quello di evitare l’arrivo in città di tifosi senza biglietto e di avere sempre un controllo sul numero di tifosi ospiti presenti il giorno della partita.
RISULTATO: Allucinante!!! Infatti, ad eccezione dei gruppi organizzati spesso provvisti di tagliandi, molti tifosi arrivano comunque nella città ospite senza biglietto. I motivi? I più frequenti e difficilmente conciliabili con una forzata prevendita dei biglietti, possono essere: 1° la decisione di andare in trasferta presa all’ultimo momento (perché la squadra va bene, perché la partita è importante…); 2° la convinzione che, una volta arrivati a destinazione, il biglietto, in un modo o nell'altro, si trova; 3° l'impossibilità o la difficoltà, per i tifosi che non vivono nella città da cui proviene la squadra, di comprare un biglietto in prevendita (pensiamo solo che da Reggio C. partono in 500 per seguire la squadra a Milano o a Torino e si ritrovano allo stadio in 3.000, molti dei quali ovviamente in cerca di biglietto). E così, una volta giunti a destinazione, dopo aver macinato km, i tifosi senza biglietto cercano comunque di entrare allo stadio in tutti i modi, o acquistando biglietti dai bagarini – incentivando così il mercato nero – o acquistando biglietti di altri settori finendo così mescolati con i tifosi di casa o, magari, provando a forzare per entrare. In questo contesto alcune società di calcio, accortesi dell’inutilità del provvedimento, tendono giustamente a non prenderlo in considerazione e a vendere i biglietti del settore ospiti ancora disponibili il giorno della partita.

Abbiamo il forte sospetto che queste norme (abolizione treni speciali e divieto di vendita biglietti settore ospiti) siano servite, più che a limitare gli episodi violenti, ad incentivare l’utilizzo della pay-tv, scoraggiando le trasferte.
La conferma ci viene anche dalle molte dichiarazioni rilasciate dagli allora esponenti dei vertici del calcio sull’argomento (ma anche i “nuovi” tipo Carraro la pensano allo stesso modo!!!). Nizzola, ad esempio, affermava: “Il nostro obiettivo è di avere, in un prossimo futuro, tifosi, sportivi che abbiano un abbonamento in tasca per andare a vedere la propria squadra quando gioca in casa ed un abbonamento alla pay-tv per seguirla quando gioca fuori” (“Nizzola: ma i controlli spettano allo Stato” in Il Mattino del 28/5/1999).


LA LEGGE ATTUALE
(con tutte le modifiche e le novità introdotte alla vecchia e cara Legge 401/89)

ART. 6, comma 1
Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi 5 anni, per i seguenti reati:
a) aver portato fuori dalla propria abitazione armi, mazze ferrate o bastoni ferrati o sfollagente, noccoliere; oppure senza giustificato motivo bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualunque altro strumento utilizzabile per l’offesa alla persona (sono escluse da questa lista le aste da bandiera a patto che vengano utilizzate come strumento di tifo e non di offesa);
b) aver indossato casco protettivo o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona;
c) essersi recato nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive con emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

d) aver lanciato corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da recare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime;
e) aver superato indebitamente, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, una recinzione o separazione dell’impianto, ovvero nel corso delle manifestazioni medesime, aver invaso il campo ove dal fatto ne derivi pericolo concreto per le persone (n.b. non per invasioni festose);
Inoltre, il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (…) nei confronti di persone che:
f) abbiano preso parte attiva in episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
g) o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, con ciò intendendosi la specifica istigazione alla violenza. (Cosa voglia dire l’ultima frase non lo capiamo!! Noi abbiamo interpretato così: se si fa un coro tipo “Uccideteli” non si diffida perché è un inneggiamento generico, se invece il coro è “Uccideteli con un cannone” allora può scattare la diffida perché si specifica il modo );
h) Occhio! Con le nuove norme del 2003 diventa reato anche l’introduzione nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (n.b.: ma non il possesso durante il tragitto per arrivare allo stadio) di razzi, torce, fiaccole, fumogeni (per cui potrebbe scattare anche in questo caso la diffida).


ART. 6, comma 2
Alle persone “diffidate” il Questore può prescrivere, tenendo conto dell’attività lavorativa dell’invitato, di comparire personalmente una o più volte in orari prestabiliti, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato, o in altro indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.


ART. 6, comma 3
L’obbligo di firma ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all’interessato. Tale prescrizione viene comunicata immediatamente al Procuratore della Repubblica, che se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, entro quarantott’ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari.


ART. 6, comma 5
La diffida e l’obbligo di firma non possono avere durata superiore a tre anni. (In teoria: la durata dovrebbe variare a seconda delle ipotesi di reato contestate - in pratica: molte Questure tendono a diffidare indistintamente per tre anni).

ART. 6, comma 6
Coloro che contravvengono alla “diffida” e all’“obbligo di firma” sono puniti con la reclusione da tre a diciotto mesi, o con la multa fino a 3 milioni.

ATTENZIONE: con la Nuove disposizioni (legge 88/03) è consentito non solo l’arresto in flagranza, ma anche l’arresto in flagranza allargata (entro le 36 ore) nei confronti delle persone diffidate che sono pizzicate nelle vicinanze dello stadio o nei luoghi di transito dei tifosi (i diffidati che non vanno a firmare, invece, vanno a processo ma non possono essere arrestati).


ART. 6 bis, comma 1
Chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da
creare pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.


ART. 6 bis, comma 2
Chiunque supera indebitamente, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, una recinzione o separazione dell’impianto, ovvero nel corso delle manifestazioni medesime invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone (NON per invasione festosa), con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.


NUOVO ART. 6-ter
(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi, ovvero di altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda da 150 euro a 500 euro.(Ci si chiede, vista la formulazione ampia e generica del presente articolo, se viene a configurarsi come reato anche il semplice possesso di gas lacrimogeni, alcuni dei quali , tuttora utilizzati in Italia, sono banditi come armi chimiche, anche dalla Carta ONU).


ART. 8
(Con le ultime modifiche della Legge 88/03) – Effetti dell’arresto in flagranza (cioè sul fatto) durante o in occasione di manifestazioni sportive -


COME MODIFICATO Comma 1
Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis (cioè tutti i casi contenuti nel paragrafo seguente) e 1-ter (che è il famigerato comma sulla flagranza differita o arresto entro le 36 ore), i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo (cioè processo per direttissima) possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.


COME MODIFICATO Comma 1-bis
Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o cose in occasione o a causa i manifestazioni sportive (ad esempio violenza o resistenza a pubblico ufficiale), nell’ipotesi in cui già non si applichino gli articoli che disciplinano l’arresto obbligatorio in flagranza – cioè sul fatto - (art.380 c.p.p.) e quello facoltativo (art.381 c.p.p.), l’arresto è previsto anche per i casi di cui all’art. 6 bis, comma 1 (lancio oggetti), e all’art. 6, comma 1 (cioè tutti quei reati che possono portare alla diffida: dal possesso di strumenti atti ad offendere al mascherare il viso, dall’invadere il campo ed incitare alla violenza) e comma 6 (essere pizzicati, da diffidati, intorno allo stadio o nei luoghi di transito dei tifosi a ridosso della partita).


NUOVO Comma 1- ter
Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto
per ragioni di sicurezza, si considera comunque in stato di flagranza (ai sensi di art. 382 di c.p.p.) colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 36 ore dal fatto.

NUOVO Comma 1 – quater
Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis (vedi sopra), l’applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274 (comma 1, lettera c), e 280 del c.p.p. (questo vuol dire che un tifoso per un reato anche minore finisce in carcere, mentre ad un cittadino normale viene tolta la libertà solo per reati gravi, che prevedono una pena superiore a tot anni di reclusione!!!) L’arresto in flagranza allargata (cioè fino a 36 ore dopo) e l’applicazione di misure coercitive fuori dei limiti di pena sono misure di carattere eccezionale valide fino al 30 giugno 2005 (dopo, se non vengono reintrodotte da un’altra legge, dovrebbero sparire!!!).


ART. 8 bis
Per coloro i quali:
1. contravvengono la “diffida” e l’“obbligo di firma”, 2. lanciano materiale pericoloso,
3. scavalcano o invadono il campo in occasione di manifestazioni sportive; 4. commettono reato durante o in occasione di manifestazioni sportive
opera il regime processuale del giudizio per direttissima, salvo che siano necessarie speciali indagini.


ART. 8 ter
Le norme di questa legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
Altre Nuove Norme (introdotte con legge 88 del 2003)
Con le nuove disposizioni è stata introdotta anche la possibilità che il prefetto, per urgenti e gravi necessità pubbliche, vieti o sposti di data lo svolgimento di manifestazioni sportive considerate a rischio (Art. 7-bis)
Sono inserite, inoltre, una serie di disposizioni relative all’organizzazione delle manifestazioni sportive e ai requisiti che devono avere gli impianti con previsione di sanzioni amministrative per le violazioni (articoli 1-quater e 1-quinquies della nuova legge). Vi elenchiamo le più importanti: entro febbraio 2005 i biglietti per entrare in stadi con più di 10.000 posti devono essere numerati; l’ingresso agli impianti deve essere provvisto di metal detector e il biglietto d’accesso deve essere verificato elettronicamente; sono previste multe (da 103 fino a 516 euro) per chi occupa indebitamente percorsi di smistamento o aree non accessibili al pubblico o per chi entra senza biglietto. Entro agosto 2004, infine, tutti gli impianti sportivi con capienza superiore ai 10.000 posti devono essere dotati – sia all’interno che nelle immediate vicinanze – di telecamere per registrazione televisiva.






DOMANDE FREQUENTI:

Sono successi casini, mi hanno fermato e identificato. Posso andare domenica allo Stadio?
La risposta è SI.
Fino a che non vi viene notificata a casa la diffida vera e propria, potete andare allo stadio.
Non confondetevi con il primo foglio che vi viene notificato, quello di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90.
Questa comunicazione NON E’ LA DIFFIDA!
Semplicemente vi comunicano, ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, che tra un po’ vi arriverà la diffida (se non seguite le indicazioni che avete trovato su questo sito!!!)
Se quindi avete ricevuto solo questa lettera POTETE CONTINUARE AD ANDARE ALLO STADIO.

Cosa posso fare contro l'obbligo di andare a firmare al Commissariato durante le partite?
Si ricorda il comma 2 della L. 401/89:
2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1 (3/cost).
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive
4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.”

Quindi:
a) la Questura dice al P.M.: valuta se ci sono i presupposti per l’obbligo di firma.
Il P.M. ha 48 ore di tempo ma può decidere anche prima.
b) se il P.M. ritiene che ci siano i presupposti (in realtà non controlla mai nulla, è tutto un gioco di passacarte e passatimbri) allora manda le carte al G.I.P. il quale nelle 48 ore successive (ma può decidere anche prima, anzi nel 90% dei casi è così) convalida o non convalida (il che non accade mai in quanto neanche apre il fascicolo) l’obbligo della firma.

La cosa più importante che quindi deve essere verificata è quindi se la convalida del G.I.P. è intervenuta entro le 96 ore da quando il fascicolo è pervenuto al P.M.
Se avviene dopo le 96 ore, l’obbligo della firma cade (ma non la diffida, attenzione!). Vale a dire che non potete andare allo stadio ma non dovete andare al commissariato a firmare.
Come fate a controllare? Semplice, anche la convalida vi verrà notificata, quindi guardate quando ciò è avvenuto, contando le ore!
Comunque dal momento in cui vi consegnano la diffida, avete anche voi 48 ore di tempo per presentare memorie o deduzioni al Giudice per le Indagini Preliminari., ma è difficilissimo, per ragioni burocratiche, riuscire a farlo, in quanto tutti i giudici di cui sopra sono quelli di turno e a volte è difficile anche per gli avvocati trovarli.
Ma se ce la fate, vi conviene dare subito la vostra versione dei fatti al G.I.P. e se siete fortunati potrebbe accadere che il G.I.P. non convalidi la diffida (difficilissimo).


CONSIGLI PER TUTTI GLI ULTRAS:

Se sei fermato da agenti in borghese: devono mostrarti il tesserino, altrimenti puoi rifiutare di fornire i documenti e di essere perquisito.

Se ti trovi col gruppo in un autobus che viene fermato e perquisito: la perquisizione è legittima, ma anche in questi casi il verbale deve essere compilato sul posto e consegnato immediatamente.

Se in Questura ti trattengono per interrogarti: chiedi in che veste sei accusato (se come testimone o altro...) poi chiedi di mostrarti un foglio di carta (solitamente dattiloscritto) nel quale deve risultare la tua qualità (testimone o sottoposto ad indagini...). Se sei stato trattenuto come accusato, non rispondere, prima di aver contattato un avvocato, se non per dare le tue generalità.

Se ritieni che degli agenti in divisa abbiano commesso un sopruso: è un tuo diritto richiedere il loro nominativo ed eventualmente sporgere denuncia. Se non ti viene fornito il nominativo rivolgiti ad un magistrato e denuncia il fatto.


CONSIGLI PER TUTTI I DIFFIDATI:

Appena notificata la diffida, mettiti in contatto con un avvocato. Ricordiamo comunque che la difesa non è obbligatoria perché la diffida è un provvedimento amministrativo. E' il caso che in ogni Curva i gruppi ultrà abbiano un loro avvocato di fiducia, meglio se è egli stesso un tifoso, perché così comprende certe dinamiche. Se vieni diffidato e non fai parte di nessun gruppo, chiedi ai gruppi ultrà il nominativo dell'avvocato. Se si è diffidati in gruppo è meglio avere tutti uno stesso difensore.

Sulla diffida deve esserti comunicato da quando entra in vigore, devono essere specificati i luoghi, i nomi delle vie in cui non puoi transitare ed il motivo per cui è stata comminata. Se mancano alcune di queste informazioni chiedi al tuo avvocato di recuperarle.

Se la diffida è con obbligo di firma hai la possibilità di presentare, entro 48 ore (che sono pochine) un memoriale a difesa al Gip che deve convalidarti l'obbligo di firma.

Se ritieni la diffida ingiusta, consigliamo di fare immediatamente un ricorso gerarchico tramite il tuo avvocato entro 60 giorni dalla notifica della diffida. Il Prefetto (o il Questore) ha la facoltà di rigettare (di solito capita quasi sempre) il tuo ricorso entro i 60 giorni successivi dalla data di presentazione dello stesso. Nel ricorso, se non si hanno avute precedenti condanne o se non si hanno altri procedimenti penali in corso, è sempre utile allegare i due Certificati di carichi dipendenti (uno va richiesto in Pretura, l'altro in Tribunale), ed il Certificato del Casellario Giudiziale (da richiedere in Tribunale).

Per quanto riguarda la diffida con obbligo di firma, c'è la possibilità, comunicandolo in forma scritta all'Ente che te l'ha emessa (Questura), di chiedere di andare a firmare in una caserma di un'altra città, se quel fine settimana ci si trova fuori sede. La Questura ti deve far sapere dove! Ricordati, in questo caso di farti rilasciare un documento che provi che tu hai firmato, per evitare equivoci.

In Questura non ti potrebbero trattenere, se non giustificandone il motivo, per cui dopo la firma sei libero. Se vuoi fare la richiesta per firmare fuori dalla sede consueta, ti conviene fare una richiesta scritta almeno 15 giorni prima, ed aspettare la risposta. In caso di mancata risposta, esigila tramite il tuo avvocato.

In caso venga rigettato il ricorso gerarchico, puoi fare entro 60 giorni un ricorso al Tar (che però ha tempi lunghi e spese non inferiori ai 2 milioni!!!).

Una volta che ti è scaduta la diffida ricordati, almeno per il primo periodo, di portartela dietro, perché potrebbero non averti ancora cancellato allo stadio, dalla lista dei non graditi. Quindi, puoi evitare spiacevoli inconvenienti (tipo di perderti la partita per controlli ecc.).
:shock: :shock: mah... :roll:

_________________
PUGLIESE NON E' IL MIO PRESIDENTE


lun nov 14, 2005 10:50 pm
Profilo
Lupo Galattico
Lupo Galattico
Avatar utente

Iscritto il: gio nov 03, 2005 1:38 pm
Messaggi: 27235
Località: Rivoli (TO)
Messaggio 
cervinara la mi firma dice tutto... :ciao:

_________________
SOSTENGO LA MIA CITTA' NON UNA MATRICOLA...


mar nov 15, 2005 1:16 am
Profilo
Lupissimo
Lupissimo
Avatar utente

Iscritto il: mer giu 01, 2005 7:47 pm
Messaggi: 4695
Località: Avellino
Messaggio 
DIFFIDATI CON NOI :applauso:

_________________
Immagine


mar nov 15, 2005 9:36 pm
Profilo
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 4 messaggi ] 


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © phpBB Group
Traduzione italiana by phpBB.it