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Multe ..... volanti 
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Messaggio Multe ..... volanti
A grande richiesta apro un topic sui vigili urbani.
E' da qualche giorno che ho visto qualcosa che io reputo "una grande bastardata":
i vigili ormai non si fermano più a fischiare se stai in doppia fila, ormai passano in macchina e scrivono direttamente la targa.
quindi tu non saprai mai se ti hanno "fatto" o no; lo saprai quando ti arriva la lizzetta a casa.

l'altro giorno ero al bar e ho notato la nacchina dei vigili che passava al corso. ho visto che rallentava nei pressi dei trasghessori e scrivevano su un pezzo di carta la targa.
sicuramente POI dopo con calma si compilavano le multe, visto che non hanno l'obbligo di mettere la multa sotto il tergicristallo


quindi avellinesi ...... stiamo attenti


dom lug 08, 2007 12:51 pm
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dom lug 08, 2007 2:26 pm
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marco ormai devo fare soldi in ogni modo...

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dom lug 08, 2007 5:58 pm
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dove sarai... sarò ha scritto:
marco ormai devo fare soldi in ogni modo...


si, ma non capiscono che a volte per una distrazione, il cittadino ci rimette pure 70 euro (alias 140 mila delle vecchie lire).

capisco che l'infrazione deve essere punita, ma se la vogliamo fare a sfreggio giusto per incassare un pò di soldni per far arrivare il cantante il 16 agosto....non mi pare corretto.


dom lug 08, 2007 6:15 pm
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dom lug 08, 2007 6:39 pm
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MasterX ha scritto:
dove sarai... sarò ha scritto:
marco ormai devo fare soldi in ogni modo...


si, ma non capiscono che a volte per una distrazione, il cittadino ci rimette pure 70 euro (alias 140 mila delle vecchie lire).

capisco che l'infrazione deve essere punita, ma se la vogliamo fare a sfreggio giusto per incassare un pò di soldni per far arrivare il cantante il 16 agosto....non mi pare corretto.


si sa che lo fanno solo per "riempire" le casse comunali!!!


dom lug 08, 2007 8:05 pm
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Credo che con i parcometri già guadagnano molto

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Messaggio Re: Multe ..... volanti
MasterX ha scritto:
A grande richiesta apro un topic sui vigili urbani.


Non vedevi l'ora... :lol:

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dom lug 08, 2007 11:38 pm
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fedex ha scritto:
Credo che con i parcometri già guadagnano molto
Purtroppo no. Nei primi tempi dell'introduzione dei parcometri, quando i vigili passavano spesso e volentieri a controllare, il Comune ha incassato bene.
Da quando i controlli sono scemati, i nostri concittadini hanno pensato bene di "dimenticarsi" spesso e volentieri di fare il ticket.
Sull'argomento sarò anche pedante, ma proprio non riesco a pensarla diversamente: perchè è sempre necessaria la minaccia della sanzione per ottenere il rispetto della norma?

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Non condivido le tue idee, ma sarei disposto a dare la vita affinché tu possa esprimerle liberamente. (Voltaire)

La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci. (Isaac Asimov)


lun lug 09, 2007 1:54 pm
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Ovviamente, la penso allo stesso modo anche nei confronti delle multe "volanti" .
Come si fa a dire che si prendono multe per "distrazione"? Sono sicuro che tutti noi, quando compiamo un'infrazione, sappiamo bene quello che stiamo facendo.
Riempire le casse comunali? Quella è un'inevitabile conseguenza!!

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lun lug 09, 2007 1:59 pm
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Fuoritempo ha scritto:
fedex ha scritto:
Credo che con i parcometri già guadagnano molto
Purtroppo no. Nei primi tempi dell'introduzione dei parcometri, quando i vigili passavano spesso e volentieri a controllare, il Comune ha incassato bene.
Da quando i controlli sono scemati, i nostri concittadini hanno pensato bene di "dimenticarsi" spesso e volentieri di fare il ticket.
Sull'argomento sarò anche pedante, ma proprio non riesco a pensarla diversamente: perchè è sempre necessaria la minaccia della sanzione per ottenere il rispetto della norma?




In parte sono d'accordo ..però ricorda che l' 80 % delle persone civili , anche se sa che il rischio di una multa è minore , fa il ticket .....E' QUESTIONE DI EDUCAZIONE

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lun lug 09, 2007 2:30 pm
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Art. 7: Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; (*)

c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane]; (*)

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (*)

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.

Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.

I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 34,98 a euro 143,19. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. (1)

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 20,77 a euro 85,26 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)

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(*) A seguito dell'aggiornamento di denominazioni stabilito dall'art. 17 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n. 9 e della riorganizzazione dei ministeri e delle loro attribuzioni stabilita dal d. legisl. n. 300/1999, sono caduti molti "concerti" tra diverse amministrazioni statali previsti in questo articolo.
(1) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.

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Le multe agli automobilisti che parcheggiano nelle aree a pagamento sono da considerarsi nulle se "vicino" a quelle zone non c'è anche un "parcheggio libero".
A dirlo non è il Codacons, o qualche cittadino esasperato, bensì le sezioni unite civili della Cassazione: nei centri urbani - ad esclusione delle zone a traffico limitato, delle aree pedonali e da quelle di particolare rilevanza urbanistica - gli amministratori comunali hanno l'obbligo di realizzare, sempre, aree di sosta libera accanto ai posteggi a pagamento a fascia oraria.
La sentenza della Cassazione, secondo il Codacons, è "rivoluzionaria" e porterà "guai" ai comuni perché li costringerà a considerare anche i parcheggi liberi. Non solo, secondo l'associazione dei consumatori, ora almeno il 50% delle multe è impugnabile.

Il giudice ordinario legittimamente può annullare una contravvenzione inflitta in zona di parcheggio a pagamento se è stato violato da parte dei comuni "l'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento". Il principio è contenuto nella sentenza 116, con la quale i supremi giudici hanno respinto il ricorso del comune sardo di Quartu Sant'Elena che si era opposto alla cancellazione di alcune multe inflitte a un avvocato che posteggiava la macchina senza pagare il ticket in un posteggio a pagamento.
Il legale, G.S., sosteneva, nel suo ricorso al giudice di pace, che le multe a lui inflitte dovevano essere dichiarate nulle in quanto il comune non aveva previsto la realizzazione "di adeguate aree destinate al libero parcheggio, come previsto dal comma 8 dell'art. 7 del codice della strada" ed inoltre non ha mai dimostrato che tale area rientrasse, quanto meno, nella zona 'A' ossia tra quelle di rilevante interesse urbanistico. Così il reclamo del comune è stato rigettato.
Il giudice di pace gli aveva dato pienamente ragione.
Contro questo verdetto il comune di Quartu ha protestato in Cassazione.
La Suprema Corte, però, ha affermato che il reclamo "non merita accoglimento" in quanto il comune non aveva emanato "provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento accompagnate anche dall' obbligo di prevedere aree di parcheggio libere".

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alla luce di questo che ho riportato io penso che è impossibile pretendere dai cittadini di svolgere le normali faccende quotidiane (compreso acquisti e passeggiata) senza provocare caos, disordine e esasperazione e illegalità.
Nel nostro centro (corso e dintorni) non è stata programmata alcuna sosta libera accanto a quella a pagamento.
Eravamo ostaggio dei pargheggiatori e adesso lo saremo di uno scriteriato distributore di ticket incivilmente disseminato!

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il buon senso e la civiltà sono lezioni che non mi sento di dare.Ho collezionato più multe io che tutti voi messi insieme, e tutte provocate dall'esasperazione.
Non protesto contro le mie multe,tutte pagate e meritate, ma contro la gestione a tarantella degli strumenti urbanistici che mi hanno allenata, costringendomi, sin da piccola a certi stratagemmi pe campà.

Ma vi ricordate il muzzico di Piazza Libertà pedonale?Andava dall'inizio del Corso all'inizio del San Paolo!! Quella si che fu un'idiozia, l'ennesima.

Ma vi ricordate i parcheggiatori strafatti?? A mia madre le rubarono lo stereo e al suo ritorno le dissero che FORTUNATAMENTE per lei un loro amico li vendeva di seconda mano!!
Un'altra volta le ahnno bucato una gomme e poi mentre l'aiutavano a cambiarla, gli hanno sfilato il portafoglio!!
Non credo che non ci sia un responsabile per aver affidato la gestione dei parcheggi a dei delinquenti!

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Spero che questi cervelloni capiscano che con il Corso pedonalizzato dovranno porsi seriamente il problema dei parcheggi!

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ma per "vicino" che intendi? cioè uno che prende una multa al corso, per vicino si intende "al mercatone"?


lun lug 09, 2007 6:47 pm
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fedex ha scritto:
In parte sono d'accordo ..però ricorda che l' 80 % delle persone civili , anche se sa che il rischio di una multa è minore , fa il ticket .....E' QUESTIONE DI EDUCAZIONE
Forse volevi dire il 100%, se no che persone civili sono???

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lun lug 09, 2007 6:55 pm
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MasterX ha scritto:
ma per "vicino" che intendi? cioè uno che prende una multa al corso, per vicino si intende "al mercatone"?


su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze

Marchitiè, la legge non ammette ignoranza!
devi leggerla però, perciò si chiama legge! :lol:




Chi non legge è un MASTERX!

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lun lug 09, 2007 7:05 pm
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Milk&Mint ha scritto:
MasterX ha scritto:
ma per "vicino" che intendi? cioè uno che prende una multa al corso, per vicino si intende "al mercatone"?


su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze

Marchitiè, la legge non ammette ignoranza!
devi leggerla però, perciò si chiama legge! :lol:




Chi non legge è un MASTERX!


quindi si potrebbe chiedere un rimborso delle multe pagate, in base a questa cosa, no?


lun lug 09, 2007 8:29 pm
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Messaggio Re: Multe ..... volanti
MasterX ha scritto:
l'altro giorno ero al bar e ho notato la nacchina dei vigili che passava al corso. ho visto che rallentava nei pressi dei trasghessori e scrivevano su un pezzo di carta la targa.
sicuramente POI dopo con calma si compilavano le multe, visto che non hanno l'obbligo di mettere la multa sotto il tergicristallo


Io andrei a mettere di nascosto in tasca al vigile un bigliettino con la targa della sua macchina... :mrgreen:


lun lug 09, 2007 8:36 pm
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