Calcioscommesse, arriva la conferma. Inserita anche Catania-Avellino
Le prime sentenze riguardanti lo scandalo calcioscommesse hanno portato le prime vittime. Non prenderanno parte al prossimo campionato di Serie B il Catania e il Teramo. Tra le sfide degli etnei figura anche la partita del Massimino tra Avellino e Catania. Il match, terminato 1-0 per i padroni di casa, è stato inserito tra le partite combinate. Confermata la presenza di ulteriori individui, che hanno in quale modo alterato il risultato delle partite. La società biancoverde ha in diverse occasioni confermato di voler intervenire per vie legali, annunciando di essere parte lesa all'interno di questa brutta vicenda. In attesa dei deferimenti dei calciatori, riportiamo uno stralcio del comunicato, nel quale si parla della partita che coinvolge i biancoverdi:
"Per la Società Calcio Catania ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS la responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere da Pulvirenti Antonino e da Cosentino Pablo Gustavo ed, ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, la responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal Delli Carri Daniele.
Il deferimento contiene anche la specifica delle gare oggetto del perpetrato illecito sportivo oggetto di indagine, tutte disputate nel Campionato Nazionale di Serie B, s.s. 2014/2015, che risultano individuate come segue:
2. CATANIA – AVELLINO del 29 marzo 2015 (risultato finale 1 – 0);
3. VARESE – CATANIA del 2 aprile 2015 (risultato finale 0 – 3);
4. CATANIA – TRAPANI del 11 aprile 2015 (risultato finale 4 – 1);
5. LATINA – CATANIA del 19 aprile 2015 (risultato finale 1 – 2);
6. CATANIA – TERNANA del 24 aprile 2015 (risultato finale 2 – 0);
7. CATANIA – LIVORNO del 2 maggio 2015 (risultato finale 1 – 1).
(La gara Messina – Ischia Isola Verde presente in deferimento al n. 8, è stata espunta dal capo di incolpazione per espressa richiesta della Procura, trattandosi di refuso).
A tale riguardo la Procura Federale ha ulteriormente contestando ai prevenuti:
Pulvirenti Antonino, Cosentino Pablo Gustavo, Di Luzio Piero, Arbotti Fernando Antonio, violazione dell’art. 7 commi 1 e 5 CGS per avere – ciascuno nella qualità e nei ruoli indicati al capo di incolpazione, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati, tra i quali M.F. e con altri allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali – posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento delle enunciate gare di campionato, offrendo o promettendo danaro o altra utilità o vantaggio ovvero compiendo ulteriori atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tal fine calciatori allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente accettazione o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la partecipazione degli stessi all’attività finalizzata allo scopo di seguito descritto, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente il corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo la vittoria della squadra del Catania ai danni di quella avversaria. E in concorso anche con Delli Carri Daniele ed Impellizzeri Giovanni, le cui posizioni sono state separate e con riferimento, fra l’altro, alle condotte di seguito specificate, anche riguardo a questi ultimi due".