sab gen 15, 2005 7:25 pm
SOSPENSIONE CAUTELARE NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE
CROCEFISSO MAGLIETTA TESSERATO FERMANA CALCIO S.P.A.
DEFERITO AI SENSI DEGLI ARTT. 1 E 39 DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA , E DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING RICHIAMATO
DALL’ART. 39 CITATO.
La Commissione Disciplinare,
Visti gli atti relativi al calciatore Crocefisso Maglietta, tesserato per la società
Fermana Calcio S.p.a. , trasmessi a questa Commissione dalla F.I.G.C.;
Rilevato che alle prime analisi il calciatore è risultato positivo per la presenza
PREDNISOLONE in occasione della gara Fermana-Cittadella del 18/9/2004;
Poiché ricorre l’ipotesi prevista dal vigente Regolamento Antidoping, che
impone la sospensione in via cautelare sin dalle prime analisi;
Visti gli artt. 15 C.G.S. e 10, comma 9), Regolamento Antidoping;
D I S P O N E
la sospensione in via cautelare, da ogni attività sportiva del calciatore
Crocefisso Maglietta, tesserato per la società Fermana Calcio S.p.a., con
decorrenza immediata.16-01-05
sab gen 15, 2005 7:27 pm
se ho capito bene la fermana domani giocherà senza maglietta????
a gennaioooo!!!??!?!
che coraggio con questo freddo